La l. n. 126 del 13 ottobre 2020 all’art. 110, commi da 1 a 7, concede nuovamente ai soggetti NO IAS ADOPTER la facoltà di rivalutare i beni di impresa materiali ed immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359, c.c., iscritti nell’attivo immobilizzato dei bilanci dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e in quello dell’esercizio successivo (31 dicembre 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), con facoltà, anziché obbligo, di riconoscimento fiscale mediante versamento di un’imposta sostitutiva del 3% da applicare ai maggiori valori rivalutati.
Le disposizioni normative suddette regolamentano anche gli effetti e i costi dell’affrancamento fiscale dell’operazione di rivalutazione, nonché del saldo di rivalutazione e del riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni rivalutati. L’OIC è intervenuto poi, con il documento interpretativo n. 7 del 31 marzo 2021, a chiarire gli aspetti contabili dell’operazione.
Revaluation of business assets for no Ias adopter Law n. 126 of 13 October 2020, art. 110, paragraphs 1 to 7, grants again to NO IAS ADOPTER subjects the right to revalue tangible and intangible business assets and investments in subsidiaries and associates companies pursuant to art. 2359 of the Italian Civil Code, registered in the fixed assets of the financial statements for the current financial year as at 31 December 2019 and in that of the following financial year (31 December 2020 for subjects with exercise coinciding with the calendar year), with the right, rather than obligation, of tax recognition through the payment of a substitute tax of 3% to be applied to the higher revalued values.
The aforementioned provisions also regulate the effects and costs of the tax relief of the revaluation operation, as well as the revaluation balance and the realignment of civil and tax values of the revalued assets.
The OIC then intervened, with the interpretative document n. 7 of 31 March 2021, to clarify the accounting aspects of the operation.
1. Premessa
Per effetto di quanto previsto dall’art. 110 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella l. 13 ottobre 2020, n. 126, è concesso nuovamente ai soggetti titolari di reddito di impresa indicati alle lett. a) e b), primo comma, art. 73 TUIR, la facoltà già prevista, da ultimo, dalla l. 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. legge di bilancio 2017) di iscrivere in bilancio i maggiori valori attribuibili ai beni di impresa classificati tra le immobilizzazioni, materiali e immateriali, diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (cd. beni merce), determinati secondo criteri valutativi in grado di fornire la rappresentazione a valori economici correnti dei beni oggetto di rivalutazione.
Con riguardo alla metodologia ed ai requisiti di rivalutazione la citata l. n. 126/2020 richiama, al settimo comma dell’art. 110, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella l. 21 novembre 2000, n. 342, nel Regolamento attuativo di cui al d.m. n. 86/2002 (e d.m. n. 162/2001 ivi richiamato) e nella l. 30 dicembre 2004, n. 311 [1].
Mentre le leggi di rivalutazione emanate in passato (a partire dalla l. n. 342/2000 in poi) comportavano quasi sempre l’obbligatorietà del riconoscimento fiscale dei valori rivalutati, da ottenersi con il pagamento di imposte sostitutive non certo trascurabili (con aliquote oscillanti fra il 12% e il 16%) e tali da rendere l’operazione poco conveniente dal punto di vista economico, la nuova disposizione, introdotta evidentemente per fronteggiare le perdite dovute all’emergenza sanitaria in corso, consiste essenzialmente nella possibilità di rivalutare gratuitamente i beni agli effetti civilistici, in espressa deroga ai criteri di cui all’art. 2426 c.c., affiancata dalla mera facoltà di attribuire anche rilevanza fiscale alle rivalutazioni eseguite, con il pagamento di una modesta imposta sostitutiva calcolata sul maggior valore (3%).
La misura davvero ridotta dell’imposta sulla rivalutazione, se raffrontata alle aliquote ordinarie delle imposte che sostituisce (IRES 24%, l’IRPEF 23% minimo e IRAP 3,9%), rende l’operazione di rivalutazione molto appetibile, anche tenuto conto che è possibile rateizzarne il pagamento in tre anni, senza applicazione di interessi.
Analogo vantaggio è anche previsto per l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni d’impresa, per il quale, come sarà ampiamente illustrato nel seguito, è dovuta la stessa imposta del 3%
Sebbene l’Agenzia delle Entrate non abbia ancora emanato una specifica circolare sulla presente norma di rivalutazione, è possibile far riferimento alla circolare n. 14/E del 27 aprile 2017 pubblicata in occasione della precedente rivalutazione che era regolata dalla l. 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1 commi 556-563), con riferimento ai beni [continua..]