Il contributo considera le principali innovazioni introdotte dal Codice della Crisi in relazione alle procedure di sovraindebitamento in chiave propositiva, evidenziando margini di emendamento specificamente sui temi della meritevolezza del consumatore, della valutazione della condotta del finanziatore nella causazione dell’indebitamento, dei nuovi contorni della esdebitazione e della applicazione delle procedure di sovraindebitamento al socio illimitatamente responsabile.
Relazione presentata alla Prima giornata di Studi del Centro Crisi, “Il Codice della crisi tra attualità e prospettive di revisione”, tenutosi a Roma il 17 ottobre 2019.
Over-indebtedness proceedings This contribution focuses on Overindebtedness proceedings according to Italian Bankruptcy Code 2019. It points out main innovations, in a proactive perspective. Consumer’s good faith and fair dealing, even related to responsible lending, and opportunities for his/her discharge are mentioned as well as the application of over-indebtedness proceeding to any general partner.
Nel tempo a mia disposizione non potrò prendere compiutamente in esame l’intera nuova regolazione delle procedure di sovraindebitamento, secondo il CCI 2019.
Mi concentrerò, dunque, sui profili di maggiore novità e, in particolare, desidero innanzitutto richiamare brevemente l’attenzione su almeno quattro aspetti, che possiamo accogliere favorevolmente; per poi condividere alcune considerazioni critiche su altri quattro punti, che mostrano invece alcune criticità ed in relazione ai quali abbiamo formulato alcune proposte di correttivo, nell’ambito del sottogruppo sovraindebitamento del centro CriSi.
Tra le novità positive, la più evidente è senz’altro la stessa collocazione sistematica delle nostre procedure all’interno del CCI, invece che in una legge a latere. Questa scelta normativa rileva non tanto e non solo sul piano per così dire estetico e formale della unificazione delle fonti, ma ha importanti riflessi sul piano interpretativo. Facilita, infatti, l’importazione di norme e principi espressi in relazione alle procedure maggiori sul terreno di quelle minori, così colmando alcune lacune normative. Su tutte, ricordo il tema della presunzione di fittizietà dei trasferimenti della sede, ai fini della rilevazione del COMI a ridosso dell’accesso alla procedura (art. 28 CCI); il meccanismo decisionale per l’accesso della società a procedura secondo l’art. 265 CCI (e v. già l’art. 152 legge fall.); e la completa regolazione dei contratti in corso di esecuzione (artt. 97 e 172 ss. CCI). Peraltro, questa soluzione interpretativa è testualmente autorizzata, nei limiti della clausola di compatibilità, dall’art. 65 CCI (sulla applicabilità delle norme del titolo III, “Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza”); dall’art. 74, u.c., CCI e dagli artt. 270, comma 5; 271, comma 2, e 272 CCI (rispettivamente riferiti al concordato minore e della liquidazione del sovraindebitato, con richiamo alle disposizioni su concordato preventivo e liquidazione giudiziale.
Questa opzione normativa sottintende, credo, la sussistenza di un elemento di omogeneità di fondo tra procedure di sovraindebitamento e procedure “maggiori”, elemento che pare da rintracciare in quel comune carattere di concorsualità che, all’evidenza, ha pure importanti ricadute sul tema del rispetto della par condicio, sul ruolo della eventuale finanza esterna, sulla universalità oggettiva e soggettiva della procedura, ossia sulla sua attitudine a riguardare necessariamente tutto il patrimonio attivo e passivo del debitore.
In secondo luogo, merita plauso la introduzione delle procedure familiari, secondo l’art. 66 CCI, che introduce (per così dire in logica “micro”) quelle [continua..]