argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
La Terza sezione della Corte di Cassazione ha confermato che – sulla base del combinato disposto del 2° co. dell’art. 2504 c.c., in virtù del quale «l’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante», e del 2 °co. dell’art. 2504-bis c.c., a mente del quale «la fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504» − gli effetti giuridici della fusione tra società «si producono dal momento dell’adempimento delle formalità pubblicitarie, concernenti il deposito per l’iscrizione del registro delle imprese dell’atto di fusione previsto dalla norma». Conseguentemente, affinché alla società incorporante o risultante dalla fusione possa essere riconosciuta legittimazione all’impugnazione, è necessario provare la completezza delle formalità pubblicitarie afferenti la fusione societaria e la regolarità della sequenza cronologica delle stesse.
L’ordinanza della Corte di Cassazione dell’8 maggio 2023, n. 12128, è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: