<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

15/01/2025 - La “proroga Covid” di 85 giorni sospende i termini di prescrizione e di decadenza anche per le attività degli uffici compiute al di fuori dell’arco temporale normativamente previsto (8 marzo 2

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

La “proroga Covid” di 85 giorni sospende i termini di prescrizione e di decadenza anche per le attività degli uffici compiute al di fuori dell’arco temporale normativamente previsto (8 marzo 2020-31 maggio 2020)

Con ordinanza del 15 gennaio 2025, n. 960, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 67 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), che ha disposto la sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli uffici degli enti impositori per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, si applica «non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione». A parere della Corte Suprema, in tal senso depone il dato letterale dell’art. 67 cit. e «l’espresso richiamo alla norma di carattere generale prevista dall’art. 12, co. 1, D.Lgs. n. 159/2015, secondo cui le norme in tema di sospensione dei termini di versamento dei tributi, previste a favore dei soggetti interessati da eventi emergenziali, comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori».