<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

21/01/2025 - Il diritto di controllo del socio ex art. 2476 c.c. consente di presentare ri-chiesta ex art. 614-bis c.p.c.?

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Napoli ha precisato che le previsioni contenute nell’art. 2476, 2° co., c.c., consentono ai soci non amministratori di s.r.l. «un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori», il quale si attua mediante «la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione, anche tramite professionisti delegati».

Se tanto vale con riferimento al fumus boni iuris, in relazione al periculum in mora, il Tribunale ha osservato che esso «sussiste in re ipsa», atteso che «l’ingiustificato procrastinarsi del rifiuto da parte degli amministratori all’accesso del socio alla documentazione sociale è di per sé sufficiente» ad integrarlo, giustificando così «l’emissione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.».

Il diritto di controllo del socio è, infatti, espressione di tutti i diritti che derivano dallo status di socio e non può essere, per tanto, limitato da informazioni rese nel corso dell’assemblea per consentire un voto consapevole.

Il socio può, quindi, fare richiesta ex art. 614-bis c.p.c. al fine di rendere effettiva la tutela giurisdizionale del procedimento cautelare. Questa può essere accolta limitatamente ai libri senz’altro tenuti dalla società (libro giornale, libro degli inventari, libro dei verbali dell’organo amministrativo, libro dei verbali dell’assemblea dei soci).

L’ordinanza del Tribunale di Napoli del 18 novembre 2024 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32481.pdf