argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con decreto del 23 gennaio 2025, n. 1630, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la tesi, consolidata nella prassi amministrativa e recentemente avallata dalla Corte Suprema nell’ordinanza n. 960/2025, secondo cui l’art. 67 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) – che ha disposto la sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività degli uffici degli enti impositori per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 – si applica «non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione», precisando, inoltre, che tale sospensione si applica sia ai termini di prescrizione – come già statuito dalla citata ordinanza n. 960/2025 – sia ai termini di decadenza delle attività degli uffici.
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