argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenze del 18 febbraio 2025, nn. 4151 e 4157, la Corte di Cassazione – richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE del 7 marzo 2022, causa C-341/22 – ha confermato il principio (già affermato nelle pronunce nn. 24416/2024 e 24442/2024) secondo cui l’art. 30, co. 4, L. n. 724/1994 – che impedisce il rimborso, la compensazione e la cessione del credito Iva per le società che, ai sensi del co. 1 della medesima norma, risultino “non operative” – deve essere disapplicato, in quanto vìola l’art. 167 della direttiva Iva (in tema di diritto di detrazione) e il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. Secondo la Corte Suprema, «il diritto alla detrazione dell'IVA non può, in linea di principio, essere soggetto a limitazioni», siccome «tale diritto è funzionale a garantire la neutralità dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi i quali non devono rimanere gravati dal tributo nella misura in cui compiono a valle delle operazioni imponibili a prescindere dagli scopi e dai risultati dell'attività economica e anche indipendentemente dall'inizio dello svolgimento dell'attività medesima». Pertanto, «il diritto di detrazione va riconosciuto se a) nel corso del periodo d'imposta controverso, in relazione al quale l'autorità tributaria ha reputato la società non operativa, la stessa abbia effettivamente esercitato un'attività economica (indipendentemente dallo scopo o dai risultati) [...]; b) la società medesima abbia impiegato i beni e servizi acquistati per le sue operazioni soggette ad imposta, e ciò indipendentemente dai risultati delle attività economiche; c) le operazioni non si inseriscano in una frode (connotata anche soggettivamente secondo il consolidato principio per cui la parte sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una evasione) o non integrino, ai fini unionali, un abuso, inteso anche [...] quale "realizzazione di una costruzione artificiosa».