Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

09/02/2025 - Diritti del creditore ipotecario in caso di fallimento di società scissa as-segnataria dell’immobile ipotecato

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di scissione societaria, il creditore munito di ipoteca (concessa a garanzia di un debito della società scissa), può far valere, in via alternativa, «il suo diritto di credito nei confronti di ciascuna delle società partecipanti all’operazione (compresa, evidentemente, l’assegnataria dell’immobile ipotecato), che risponde, personalmente ed illimitatamente, del debito della società scissa, che si accolla ex lege ma “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato”», oppure «il suo diritto di ipoteca sull’immobile (e solo sullo stesso) nei confronti della società che ne sia stata l’assegnataria».

Laddove, come nel caso di specie, la società assegnataria sia assoggettata a fallimento (ora liquidazione giudiziale), il creditore ipotecario per un debito della società scissa ove faccia valere «il diritto di credito (sussidiario) relativo a tale debito, ha l’onere di insinuarsi al passivo della relativa procedura, limitato nel quantum […] “al valore effettivo del patrimonio netto assegnato” alla società fallita ed accollataria per legge dello stesso, partecipando, entro tale limite, alla distribuzione dell’intero attivo concorsuale (oltre che dell’immobile ipotecato a garanzia del predetto debito, con prelazione, ove richiesta, sul relativo ricavato)».

Se, per contro, egli «fa valere (solo) il diritto d’ipoteca sull’immobile assegnato, può limitarsi ad intervenire nel procedimento fallimentare onde partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene (e solo del bene) compreso nella procedura ed ipotecato in suo favore».

Il titolare di un diritto d’ipoteca su un bene compreso nel fallimento costituito in garanzia per un credito vantato verso un debitore diverso dal soggetto fallito, infatti, «non può (né ha l’onere di) avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, potendo limitarsi ad intervenire nel procedimento fallimentare e richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene compreso nella procedura ipotecato in suo favore».

La decisione della Corte di Cassazione del 30 dicembre 2024, n. 35087, è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32664.pdf