argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 18 marzo 2025, n. 7251, la Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di rimborso Iva, il fermo amministrativo ex art. 69, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 – che consente all’Amministrazione finanziaria di sospendere temporaneamente il pagamento in favore del proprio creditore, in attesa di un provvedimento definitivo, quando essa debitrice o altra Amministrazione a loro volta abbiano a qualsiasi titolo una contrapposta ragione di credito – impedisce di esercitare il diritto di credito, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione del diritto all’erogazione del credito “fermato”. La prescrizione riprende a decorrere solo dal momento della cessazione della causa impeditiva dell’esercizio del diritto di credito, ossia dalla revoca del provvedimento cautelare.
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