argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 20 marzo 2025, n. 7393, la Corte di Cassazione ha statuito che, ai fini della regolare costituzione in giudizio del ricorrente, rilevano “sia la prima ricevuta "sincrona" emessa a seguito della trasmissione documentale che la successiva ricevuta "asincrona" attestante l'avvenuto vaglio del SIGIT circa la conformità alla legge di quanto tramesso, anche in termini di standard tecnici, corredata dal numero di registro generale assegnato, valevole per attestare il perfezionamento del procedimento e, nel caso di specie, la creazione del fascicolo processuale informatico”. Pertanto, la semplice ricevuta attestante la “presa in carico” del ricorso non è sufficiente ai fini della regolare costituzione in giudizio, trattandosi di una attestazione avente effetto provvisorio, destinato a consolidarsi solo nel caso in cui il SIGIT generi, una volta esauriti i controlli formali e sostanziali dell’atto e dei suoi allegati, anche l’attestazione di avvenuta iscrizione a ruolo del ricorso.