Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

10/03/2025 - Azione revocatoria dell’atto di scissione societaria ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che è competenza della sezione specializzata in materia di impresa pronunciarsi circa l’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria di cui all’art. 2901 c.c., diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore.

Seppure tale azione non introduca una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, né risulti diretta ad incidere sulla scissione privandola di efficacia erga omnes (come, invece, accade nell’opposizione ex artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c.), «investe un tipico atto dell’organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal 1° co., nn. 1 e 2 dell’art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario».

Inoltre, è stato enunciato un ulteriore principio di diritto, precisando che l’azione revocatoria dell’atto di scissione societaria di cui all’art. 66 L.F. – vigente ratione temporis – «è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese».

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 26 febbraio 2025, n. 5089, è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32744.pdf