argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Catania ha ribadito che, nell’ambito delle disposizioni dedicate alla composizione negoziata della crisi di cui agli artt. 18 e 19 c.c.i.i., al fine di ottenere misure protettive e cautelari, occorre che l’impresa fornisca elementi che permettano «il vaglio giurisdizionale sull’andamento e prognosi delle trattative», nella consapevolezza delle cause della propria crisi ed avendo «contezza del fatto se: il proprio andamento corrente possa essere sufficiente a individuare il percorso di risanamento; il risanamento dipenda dall’efficacia e dall’esito di iniziative industriali; si renda necessaria la cessione dell’azienda; si rendano necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa».
Inoltre, come puntualizzato dal Tribunale, da una parte le misure protettive sono «quelle volte a tutelare il patrimonio del debitore da iniziative dirette dei creditori», dall’altra le misure cautelari sono «dirette, nella prospettiva della tutela nelle more dell’integrità (inteso come valore in senso ampio) del patrimonio del debitore, “ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative” o gli effetti e l’attuazione degli istituti volti alla gestione o risoluzione della crisi o dell’insolvenza».
L’ordinanza del Tribunale di Catania del 21 febbraio 2025 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32714.pdf