argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale ordinario di Ancona ha affermato che, nella conduzione delle trattative, in fase di verifica della buona fede, va riscontrato che «per quanto l’art. 25-sexies c.c.i.i. si limiti ad affermare che la proposta di concordato può essere avanzata “quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede”, il Tribunale non può limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni dell’esperto, dovendo comunque valutare in concreto l’esistenza di detto presupposto ai fini della verifica di ammissibilità dello strumento prescelto dal debitore che non può essere rimesso unicamente all’esperto nominato nella composizione, ancor più, come nella specie, ove sono state depositate opposizioni specifiche al riguardo».
Il decreto del Tribunale di Ancona del 1° aprile 2025 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: