argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
Il Tribunale di Potenza ha ribadito che ex art. 2476, 2° co., c.c., il socio che non partecipa all’amministrazione ha il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti dell’amministrazione. Si tratta di «un diritto potestativo di significativa ampiezza, esteso alla documentazione contabile vera e propria, ai libri sociali obbligatori, ma anche a tutti i documenti dell’amministrazione, anche quelli relativi a specifici affari».
Tale diritto non può essere condizionato «alla specificazione di alcun interesse od utilità specifica, diversi ed ulteriori rispetto al potere di controllo ed al diritto alla informazione del socio», potendo incontrare unicamente due limiti, ovverosia, da un lato, la «buona fede, nel senso che il diritto non può essere esercitato per fini meramente ostruzionistici, palesemente antisociali, ovvero per finalità concorrenziali o, ancora, per danneggiare la società», e, dall’altro lato, il «diritto alla riservatezza di soggetti terzi o anche della medesima società, ove sufficientemente prospettati dalla parte che tali interessi, di segno contrario rispetto al diritto alla ostensione, invochi».
Il provvedimento del Tribunale di Potenza del 18 marzo 2025 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: