argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Vercelli ha stabilito che l’organo di controllo, a maggior ragione se in carica da lungo tempo, non esaurisce «l’adempimento dei propri compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo l’obbligo di adottare e ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, cioè ogni altro atto che il sindaco deve dimostrare e che in relazione alle circostanze del caso fosse utile e necessario per un’effettiva ed efficace – non meramente formale – vigilanza sull’amministrazione della società e delle relative operazioni gestorie».
La segnalazione di allerta ex art. 25-octies c.c.i.i. deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla conoscenza dello stato di crisi ed è valutata ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità del sindaco. Una segnalazione tardiva, intervenuta quando la crisi è già irreversibile, vanificherebbe il suo scopo, «che è proprio quello di farla emergere tempestivamente, per ridurre l’ammontare dei crediti insoddisfatti e, in generale, per attenuare le conseguenze negative degli squilibri economici, patrimoniali, finanziari».
Il decreto del Tribunale di Vercelli del 14 marzo 2025 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32925.pdf