argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
La Suprema Corte ha ribadito che, «in caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale», con la conseguenza che «la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere», escludendosi – nello specifico – la legittimazione ad esperire l’azione revocatoria ordinaria.
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 3 maggio 2025, n. 11601, è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: