argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
È costituzionalmente legittimo l’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato nel processo tributario – Con sentenza del 13 aprile 2026, n. 50, la Corte Costituzionale ha chiarito che l’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000 – a mente del quale «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi» – è costituzionalmente legittimo, in quanto mira a rafforzare le tutele per il contribuente, accordando a quest’ultimo il medesimo livello di garanzia che viene assicurato all’imputato nel processo penale, in termini di standard probatorio e di presupposti per un giudizio di colpevolezza. In particolare, secondo la Consulta l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21-bis cit. “impone di ritenere che la sentenza penale di assoluzione cui si riferisce tale disposizione abbia sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, salve le ipotesi in cui: a) vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, essendo necessario, in questi casi, che la suddetta sentenza consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto; b) l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario”.
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