<p>Trattato di diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

20/04/2026 - È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’ente impositore se notificato oltre il termine quinquennale di “ultrattività” della socie-tà estinta, ove tale termine sia spirato nelle

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’ente impositore se notificato oltre il termine quinquennale di “ultrattività” della società estinta, ove tale termine sia spirato nelle more del termine di impugnazione – Con sentenza del 20 aprile 2026, n. 10381, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui il termine di differimento quinquennale previsto dall’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 – secondo cui «[a]i soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese» – scada nelle more del termine di impugnazione della sentenza, il ricorso per cassazione notificato dall’ente impositore al difensore dell’ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società estinta dopo la scadenza del termine quinquennale deve essere dichiarato inammissibile. Ciò in quanto non è “applicabile in tal caso il principio di ultrattività del mandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o della impugnazione, stante la temporanea artificiosità della permanenza in vita della società che non esiste più ad ogni altro effetto”.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260420/snciv@s50@a2026@n10381@tS.clean.pdf