argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
La Corte di Cassazione ha statuito che l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese «non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci», precisando che la successione dei soci nei rapporti attivi della società estinta opera anche con riferimento ai crediti oggetto di giudizio.
La Corte ha chiarito, inoltre, che la rinuncia al credito da parte della società cancellata richiede una manifestazione inequivoca di volontà, «anche attraverso un comportamento concludente», non essendo sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale «non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso».
Conseguentemente, grava sul debitore convenuto in giudizio dall’ex socio «l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito», dovendosi escludere qualsiasi automatismo tra cancellazione della società e rinuncia alle pretese creditorie ancora esistenti.
L’ordinanza della Suprema Corte del 25 marzo 2026, n. 7136, è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/34655.pdf