<p>Trattato di diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

10/04/2026 - Finanziamento all’impresa decotta, violazione delle regole di mercato e irripetibilità delle somme erogate

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE Australia

La Corte di Cassazione ha stabilito che il finanziamento erogato in favore di un’impresa già insolvente può integrare una fattispecie di abusiva concessione del credito qualora il finanziatore, «pur essendo a conoscenza dell’incapacità della società finanziata di far fronte alle proprie obbligazioni se non assumendo ulteriori debiti», contribuisca all’aggravamento del dissesto e al ritardo dell’emersione della crisi.

La Corte ha ribadito che, ove la stipulazione del contratto di finanziamento realizzi direttamente una violazione di norme imperative, «come quelle che […] ne incriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato […], è, dunque, viziato, a norma dell’art. 1418 c.c., da nullità».

Secondo la Cassazione, l’illiceità dell’operazione emerge in particolare quando il finanziamento sia inserito in una vicenda di «aggravamento riprovevole del dissesto dell’impresa finanziata» e sia funzionale a «mantenere al di fuori della concorsualità l’imprenditore che già versava in tutti i suoi presupposti oggettivi», determinando così il «pregiudizio obiettivamente occorso alla massa dei creditori per effetto dell’incremento delle dimensioni della decozione».

La Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che la contrarietà al buon costume, ai fini dell’art. 2035 c.c., include anche le prestazioni «che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale», dovendosi pertanto ritenere irripetibile «l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione […] che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa», trattandosi di «una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato».

Ne consegue che, in presenza di una concessione abusiva del credito idonea ad aggravare il dissesto dell’impresa finanziata, il contratto deve ritenersi nullo e le somme erogate non sono suscettibili di ripetizione ai sensi dell’art. 2035 c.c.

La pronuncia della Corte di Cassazione del 25 marzo 2026, n. 7134, è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/34563-ad960.pdf