argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con ordinanza del 12 maggio 2026, n. 13846, la Corte di Cassazione ha statuito che, nel processo tributario, il termine breve di sessanta giorni per impugnare la sentenza emessa dalla C.G.T. di primo e secondo grado non decorre in conseguenza della notifica di qualsivoglia comunicazione o istanza di parte che contenga in allegato la sentenza impugnata, ma solo per effetto della notificazione di un “atto univocamente diretto” a determinare tale effetto processuale. Invero, secondo la Corte Suprema la notificazione deve porre il destinatario “non solo a conoscenza della sentenza e del suo contenuto, ma anche del fatto che la sua notificazione è diretta a ottenere un effetto processuale ben preciso e cioè il suo passaggio in giudicato in caso di mancata proposizione dell'impugnazione nel termine di legge”. Sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione ha concluso che, nel caso esaminato, la notifica a mezzo p.e.c. dell’istanza di sgravio contenente in allegato la sentenza non fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.