<p>Trattato di diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

13/05/2026 - Le rettifiche per l’adeguamento dei prezzi di trasferimento possono es-sere escluse dall’IVA

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con sentenza del 13 maggio 2026, causa C-603/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che le rettifiche effettuate per l’aggiustamento dei prezzi di trasferimento non hanno rilevanza ai fini IVA, se esse sono state: (1) debitamente stabilite in un accordo concluso tra società appartenenti a uno stesso gruppo, volto a garantire alla società acquirente l’ottenimento di un margine di profitto preventivamente determinato; (2) attuate mediante l’emissione di una nota di variazione da parte della società venditrice; (3) calcolate in funzione dei costi sostenuti dalla società acquirente. In tali casi, infatti, l’adeguamento dei prezzi di trasferimento non costituisce il corrispettivo di una “prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso”, ai sensi dell’art. 2 della Direttiva IVA, salvo che esista, tra le società del gruppo, “un rapporto giuridico caratterizzato da impegni reciproci riguardanti la fornitura da parte della società acquirente di servizi alla società venditrice e il versamento da parte di quest'ultima società di un corrispettivo per tali servizi sotto forma di un siffatto adeguamento, che stabilisce un nesso diretto tra la prestazione di tali servizi e tale adeguamento”.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62024CJ0603