argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 3 giugno 2026, n. 17650, la Corte di Cassazione ha statuito che, per le banche e gli intermediari finanziari che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997, i dividendi non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta per la parte eccedente il 5% del loro ammontare, e ciò non soltanto con riguardo ai dividendi distribuiti da società “figlie” residenti in altri Stati membri dell’Unione europea nell’ambito della Direttiva “madre-figlia” – come già affermato dalla CGUE nelle cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24 (Banca Mediolanum) – ma in relazione a tutti i dividendi percepiti, ivi compresi quelli di fonte italiana ed extraeuropea. L’estensione del regime di esenzione si fonda, da un lato, sulla necessità di evitare discriminazioni alla rovescia in violazione degli artt. 3 e 53 Cost., atteso che un’esenzione limitata ai soli dividendi comunitari “madre-figlia” determinerebbe un trattamento deteriore degli utili di fonte interna; dall’altro, sull’esigenza di rispettare i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali sanciti dagli artt. 49 e 63 TFUE.