<p>Trattato di diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

11/05/2026 - Composizione negoziata, prospettive di risanamento e inammissibilità di piani meramente liquidatori

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE Australia

Il Tribunale di Isernia ha statuito che l’accesso alla composizione negoziata e la conseguente conferma delle misure protettive presuppongono la concreta possibilità di risanamento dell’impresa, atteso che «scopo della composizione non è la semplice ristrutturazione del debito esistente, ma la possibilità di prosecuzione dell’attività imprenditoriale, sia da parte dello stesso debitore, sia da parte di un terzo», mentre «la ristrutturazione del debito costituisce un passaggio necessario [...] per conseguire l’obiettivo finale del risanamento dell’impresa e non può costituire essa stessa la finalità della composizione».

In tale prospettiva, il piano di risanamento non potrà limitarsi a prevedere la mera liquidazione dei beni del debitore, dovendo invece contenere le iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare e risultare coerente con una reale prospettiva di continuità aziendale. Il Tribunale ha evidenziato, infatti, che all’imprenditore «è richiesto di elaborare un vero e proprio piano industriale di risanamento in ottica di continuità dell’attività di impresa e non certo un semplice piano di dismissione dei propri beni finalizzato solo ad acquisire le risorse per garantire una soddisfazione almeno parziale ai creditori».

Il Giudice ha precisato, inoltre, che «l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento [...] costituisce non soltanto presupposto necessario per l’avvio ed il successivo svolgimento della composizione negoziata ma anche condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive», poiché soltanto una ragionevole prospettiva di successo può giustificare la compressione delle prerogative dei creditori.

L’ordinanza del Tribunale di Isernia del 24 aprile 2026 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/34727.pdf