argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con ordinanza del 28 giugno 2026, n. 22158, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “La competenza in materia di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di registro sulle scritture private non autenticate è riservata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale la registrazione sia stata eseguita per libera scelta dei contribuenti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131, non potendo aver alcun rilievo il domicilio fiscale dei contribuenti, che è stato preso in considerazione soltanto per le imposte dirette dall’art. 31, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600”.