<p>COMMERCIALISTI</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

27/05/2026 - La sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992 preclude anche l’iscrizione a ruolo straordinaria

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con sentenza del 27 maggio 2026, n. 16466, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito al rapporto tra la sospensione cautelare prevista dall’art. 47, D.Lgs. n. 546/1992, e l’iscrizione a ruolo straordinaria disciplinata dall’art. 15-bis, d.P.R. n. 602/1973. La Corte Suprema muove dal presupposto secondo cui la sospensione cautelare dell’esecutività dell’atto impositivo presupposto è esperibile avverso l’atto medesimo (nella specie, un avviso di recupero di credito d’imposta) indipendentemente dall’eventuale intervenuta iscrizione a ruolo straordinaria. Su tale premessa, i giudici di legittimità hanno precisato che il rimedio cautelare di cui all’art. 47 cit. impedisce all’Amministrazione finanziaria, per tutta la durata dei relativi effetti (ossia sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado), di procedere sia alla formazione del ruolo, incluso il ruolo straordinario di cui all’art. 15-bis cit., sia alla notificazione della cartella di pagamento, in quanto si tratta di attività riconducibili all’azione esecutiva inibita dalla sospensione cautelare. Ne consegue che, ove l’iscrizione a ruolo straordinaria e la conseguente cartella siano intervenute nella vigenza della sospensione cautelare dell’atto presupposto, esse devono ritenersi illegittime.

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https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260527/snciv@s50@a2026@n16466@tO.clean.pdf