argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE Australia
Il Tribunale di Modena ha statuito che la cancellazione dell’imprenditore individuale dal registro delle imprese non preclude, di per sé, l’accesso al concordato minore liquidatorio, dovendo l’art. 33, 4° co., c.c.i.i., essere interpretato «in modo sistematico e teleologico, così da non estendere la sanzione di inammissibilità al concordato minore di tipo liquidatorio proposto dall’imprenditore individuale persona fisica cancellato, ma da circoscriverla alle ipotesi in cui l’accesso abbia natura dilatoria ovvero risulti logicamente incompatibile con la cessazione dell’attività».
Il Giudice ha osservato che la preclusione prevista dall’art. 33 c.c.i.i. risponde ad una ratio «anti-dilatoria», già valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concordato preventivo, ma che tale impostazione non è giustificata con riferimento al concordato minore liquidatorio dell’ex imprenditore individuale, poiché «non si è in presenza di uno strumento destinato a risanare un’attività cessata, né di una domanda funzionale a sospendere o eludere un percorso liquidatorio “maggiore”, bensì di un istituto che [...] mira a realizzare un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa della liquidazione controllata, anche attraverso l’apporto di finanza esterna».
Richiamando altresì un recente orientamento di merito, il Tribunale ha evidenziato la necessità di un’interpretazione «costituzionalmente e unionisticamente orientata, coerente con le finalità di seconda opportunità e di massimizzazione del valore rispetto allo scenario liquidatorio, proprie anche della Direttiva (UE) 2019/1023».
La sentenza del Tribunale di Modena del 29 maggio 2026 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/34902.pdf