<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

23/10/2018 - Successione di concordati preventivi nel tempo

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La Corte di Appello di Ancona ha accolto il reclamo proposto da un creditore ai sensi dell’art. 183 L.F. avverso l’omologazione del concordato preventivo del proprio debitore, giunto alla terza procedura concordataria.

Per i Giudici, tra le tre procedure avviate dal debitore sussiste consecuzione, derivante dalla «persistenza delle medesima insolvenza», che si evince dalla sostanziale invarianza dell’ammontare delle passività e dal progressivo modificarsi della struttura concordataria, inizialmente in forma di concordato «con continuazione diretta dell’attività», poi diventato «concordato con cessione» e infine concordato «con continuità indiretta finalizzata alla cessione».

Sicché, nel caso di specie, «il ritorno in bonis […] per un periodo di breve durata sicuramente dovuto ai tempi tecnici per organizzare e predisporre un nuovo piano, non interrompe la consecuzione delle procedure, né è segno di una diversificazione strutturale del precedente e permanente stato di insolvenza». Consecuzione che non viene meno neppure a motivo della «evidente eterogeneità tra un concordato con continuità e la successiva liquidazione fallimentare».

Conseguentemente, in relazione al primo concordato, «una distinzione tra crediti funzionali sorti sino all’omologa e crediti funzionali sorti dopo la medesima – tra i quali compare il credito dell’opponente […] – è contra legem, in quanto prevede un trattamento diverso per crediti di identica natura».