<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

12/10/2020 - Decorrenza del termine per la riassunzione in caso di interruzione per fallimento della parte costituita

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza interlocutoria, rimettendo la causa al Primo presidente, affinché egli «valuti se la dibattuta questione circa l’individuazione del momento da cui debba aver corso, per la parte che non sia fallita, il termine per la riassunzione del giudizio nel caso di interruzione ex art. 43, 3° co., L.F., vada devoluta alle Sezioni Unite», stanti i difformi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, illustrati nel provvedimento.

Come osservato dalla Corte, «la coesistenza di plurimi indirizzi interpretativi che postulano, o comportano, diverse decorrenze del termine per riassumere implica, inevitabilmente, il rischio che, in presenza della medesima situazione processuale, la riattivazione del giudizio venga in alcuni casi reputata tempestiva e in altri tardiva», di talché alla parte interessata è «precluso di formulare una prognosi affidabile circa le conseguenze della propria condotta processuale».

L’ordinanza della Corte di Cassazione del 12 ottobre 2020, n. 21961, è reperibile sul sito www.www.cortedicassazione.it al seguente link:

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/21961_10_2020_no-index.pdf