argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 24 agosto 2021, n. 23384, la Corte di Cassazione ha affermato che il “concentrarsi di eventi sfortunati” e l’“inettitudine produttiva dovuta a una mancanza di strategie imprenditoriali” costituiscono situazioni di oggettiva impossibilità alla produzione di ricavi idonee a giustificare, ex art. 30, co. 4-bis, L. n. 724/1994, la disapplicazione della disciplina riguardante le società di comodo. Invero, la Suprema Corte ha precisato che la nozione di “impossibilità” non va intesa in termini assoluti, quanto piuttosto in termini economici, identificandosi in uno specifico fatto, indipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standard minimi. Alla luce di tale precisazione, dunque, la Corte ha ritenuto che tanto il “concentrarsi di eventi sfortunati” quanto l’“inettitudine economica” rappresentino fattori causali non riconducibili alla volontà dell’imprenditore, quanto, piuttosto, a cause ad esterne o all’incapacità dello stesso di raggiungere determinati risultati, seppur voluti.
Il documento è reperibile al seguente link: