argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 2 febbraio 2022, n. 3182, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha statuito il principio di diritto secondo cui, in relazione alla disciplina riguardante l'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prevista in materia di IVA dall'art. 52, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, ai fini della valida espressione del consenso alla apertura della borsa non è necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l’apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso nell’art. 52 cit. e neanche nell’art. 12, comma 2, della legge 212/2000. Ne deriva che, ai fini dell’utilizzabilità degli elementi rinvenuti mediante l’apertura, durante un’ispezione, di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, sia sufficiente il mero consenso, anche non adeguatamente informato, del contribuente, non essendo altresì necessaria l’autorizzazione del PM.
Il documento è reperibile al seguente link: