Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Le “mobili frontiere” fra diritto societario e diritto concorsuale nei finanziamenti “anomali” dei soci (di Francesco Pacileo)


In tema di finanziamenti “anomali” dei soci di una s.r.l., l’art. 2467 c.c. prevede una disciplina che viene a trovarsi in una difficile posizione “di frontiera” fra il diritto societario ed il diritto concorsuale, con importanti risvolti applicativi pure riguardo al nuovo Regolamento europeo sulle procedure di insolvenza transfrontaliere. E proprio al fine di comprendere i criteri applicativi di detto Regolamento, lo scritto cerca di individuare le norme di diritto societario e quelle di diritto concorsuale contenute nell’art. 2467 c.c., prendendo spunto da una recente giurisprudenza della Corte di Giustizia in merito ad un istituto tedesco comparabile con quello in esame, nonché dagli interessi presi in considerazione dallo stesso Regolamento europeo.

The “Shifting Boundaries” between Company Law and Insolvency Law in the Shareholders’ “Anomalous” Financing

As far as it concerns Shareholders’ “Anomalous” Financing, art. 2467 c.c. provides for a regime that is situated “borderline” from Company Law and Insolvency Law. That implies significant consequences about the implementation of the new EU Regulation on cross border insolvency proceedings. Just for comprehension of such standard of implementation, this writing aims to specify provisions that come from Company Law and provisions that come from Insolvency Law, included in art. 2467 c.c. A starting point for this purpose moves from recent decisions of EU Court of Justice concerning a German similar law and from interests that the same EU Regulation takes into account.

Sommario: 1. Premessa. Applicabilità dell’art. 2467 c.c. anche durante societate ed eterogeneità normativa. – 2. Riflessi sull’applicabilità del Regolamento europeo in materia di procedure di insolvenza transfrontaliera. – 3. Spunti dall’evoluzione della giurisprudenza europea e tedesca: rilievo dell’insolvenza e degli interessi “concorsuali” dei creditori. – 4. Spunti dal nuovo Regolamento europeo in materia di procedure di insolvenza transfrontaliera: apertura e chiusura a situazioni di crisi non ancora sfociate in insolvenza. – 5. Alla ricerca di un parametro ermeneutico secondo criteri sistematici e teleologici: corretto bilanciamento tra favor per la conservazione della continuità aziendale e «miglior soddisfacimento dei creditori», in correlazione alla gravità della crisi di impresa. – 6. Scomposizione delle discipline di cui al § 64 GmbHG ed all’art. 2467 c.c., fra Gesellschaftsrecht ed Insolvenzrecht. – 7. Ulteriori spunti dal diritto europeo per regolare i confini della composita disciplina di cui all’art. 2467 c.c.: valenza concorsuale della regolamentazione del «grado dei crediti». – 8. Ricadute applicative sulle principali azioni esperibili. – 9. Brevi riflessioni circa l’evoluzione verso un più ampio e strutturato diritto della crisi di impresa. Possibili accorgimenti de iure condendo. 1. Premessa. Applicabilità dell’art. 2467 c.c. anche durante societate ed eterogeneità normativa La disciplina dell’art. 2467 c.c. sui finanziamenti “anomali” dei soci [1] è certamente costruita per regolare, secondo una specifica graduazione delle pretese creditorie, un eventuale concorso dei creditori sociali “esterni” con i soci-creditori sociali, al fine di neutralizzare un ingiusto impiego della responsabilità limitata a vantaggio di questi ultimi. La più probabile attuazione è allora nel diritto concorsuale. Tuttavia non è questa l’unica ratio legis, che altrimenti escluderebbe l’ap­plicazione dell’art. 2467 c.c. al di fuori di una procedura concorsuale, anche in funzione di conservazione della continuità aziendale e pur sempre nel rispetto degli interessi dei creditori “esterni”. In tal senso, l’art. 2467 c.c. persegue la finalità di conservazione della continuità aziendale mediante una correzione ope legis della struttura finanziaria dell’impresa societaria, laddove il meccanismo della responsabilità limitata può portare i soci a finanziare la società in maniera “scorretta”. Le criticità previste nell’art. 2467, 2° comma, c.c. sono tali da porre dubbi sulla continuità aziendale, ma non necessariamente abbastanza gravi da presupporre sacrifici per i creditori [continua..]

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