Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La garanzia mobiliare non possessoria «fluttuante» nella prospettiva delle garanzie reali al finanziamento d'impresa (di Vittorio Occorsio)


Lo scritto si propone di approfondire la disciplina del pegno mobiliare non possessorio (ai sensi del d.l. 59/2016), su beni determinabili con riferimento a valori complessivi, che rappresenta una forma di garanzia ‘fluttuante’ sui beni d’impresa sinora sconosciuta nel nostro ordinamento. L’indagine si sofferma inoltre sulle tecniche di autosoddisfazione del creditore consentite dalla norma.

The non-possessory «floating» charge in the perspective of collateral to corporate financing

The paper’ aim is to deepen the discipline of the non-possessory pledge (pursuant to Decree 59/2016), on determinable assets with reference to overall values, which represents a form of ‘floating charge” on the company’s assets changing from time to time, previously unknown in our business system. The paper also focuses on the techniques of private enforcement of the creditor permitted by the law.

Sommario: 1. Introduzione: un nuovo modello di garanzia reale. – 2. Oggetto del pegno e spossessamento. – 3. Costituzione e iscrizione della garanzia. – 4. Il modello inglese della floating charge. – 5. Le fonti e le figure nel diritto italiano. – 6. Garanzia fluttuante e pegno rotativo. – 7. Efficacia e opponibilità del vincolo. – 8. La scelta dei beni da escutere. – 9. L’inizio dell’esecuzione: intimazione e consegna. – 10. I poteri di autotutela del creditore: la proprietà come forma di garanzia. – 11. La disciplina del contratto concluso in autotutela. – 12. I criteri di soluzione dei conflitti: terzi acquirenti e creditori individuali. – 13. (segue): creditore non possessorio e fallimento. – 14. La garanzia fluttuante come patrimonio separato. – 15. Il pegno non possessorio per il finanziamento delle start-up. 1. Introduzione: un nuovo modello di garanzia reale La norma sul pegno mobiliare non possessorio – recata dall’art. 1 del d.l. 3 maggio 2016 n. 59, «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» (convertito, con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119), ha introdotto novità rilevanti nel sistema delle garanzie reali utilizzabili nell’ambito dell’attività di impresa. È infatti previsto che gli imprenditori possano costituire in pegno, per garantire crediti inerenti all’esercizio dell’impresa, beni determinati o determinabili senza che vi sia necessità di privarsi del possesso, con poteri di autotutela che rendono assai agevole la soddisfazione del creditore [1]. Quest’innovazione risponde all’intenzione del legislatore nazionale ed europeo di incrementare le forme di garanzia del credito onde favorire l’eco­nomia [2]. Al cospetto della norma l’interprete è chiamato a verificare il meccanismo costitutivo della garanzia, il suo funzionamento e le regole dei conflitti. Questi profili rivelano, come si vedrà, importanti modifiche nei tradizionali caratteri delle garanzie reali, che s’inscrivono a loro volta nei «problemi attuali della proprietà nel diritto commerciale», tema cui è stato dedicato l’annuale convegno di studî organizzato da «Orizzonti» [3]. La norma, infatti,ha inserito nel nostro ordinamento una garanzia su una parte del patrimonio del costituente che diviene opponibile anche nei confronti degli altri creditori o del fallimento,a prescindere dall’individuazione di determinati beni da vincolare. L’evoluzione dell’istituto del pegno [4] – indicata come necessaria dalla dottrina da tempo [5] – ha già conosciuto l’affievolimento degli elementi della specialità e [continua..]

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