Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di Diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Carlotta Sgattoni)


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NORMATIVA D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d “Decreto crescita” – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.L. 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. Il Decreto prevede una serie di misure finalizzate al rilancio economico del Paese tra cui: la reintroduzione del super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi, l’applicazione dell’aliquota Ires ridotta per gli utili d’impresa non distribuiti, l’aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi, la modifica alla disciplina del Patent box, nonché alcuni incentivi per il settore dell’edilizia. INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Agenzia delle entrate Definizione agevolata delle controversie e detraibilità dell’IVA – L’Agenzia delle entrate, con le risposte alle istanze di interpello del 23/04/2019, nn. 128 e 129, ha chiarito che, in caso di definizione agevolata ex art. 6 del d.L. n. 119/2018 di una controversia tributaria avente ad oggetto un avviso di accertamento per il recupero dell’Iva indetraibile in capo al cessionario, il cedente può presentare domanda di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972 (il quale, lo si ricorda, dispone che “nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dal­l’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa). La domanda di rimborso può essere presentata (i) entro il termine di due anni dalla data di restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa e (ii) per un importo pari a quanto restituito al cessionario, che non può essere superiore a quanto effettivamente pagato dal cessionario per la definizione della controversia tributaria. Procedura di collaborazione rafforzata in materia di stabile organizzazione occulta – Con il Provvedimento del 16/04/2019, l’Agenzia delle entrate ha emanato le disposizioni attuative dell’art. 1-bis del d.L. n. 50/2017, conv., con modif. dalla L. n. 96/2017, il quale ha introdotto nel sistema tributario un istituto di comunicazione e cooperazione rafforzata rivolto alle imprese non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a un miliardo di euro e che svolgono in Italia attività economiche suscettibili di configurare, nel loro complesso, una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In particolare, con la presentazione [continua..]

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