Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Federica Famà)


INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Giurisprudenza La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso – Con sentenza del 16 marzo 2023, n. 7682, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito il principio di diritto secondo cui “Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce «caso d’uso» in relazione all’art. 6 del DPR n. 131/86” e “La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso» ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, parte II, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Pertanto, la scrittura privata di riconoscimento di debito depositata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo non è soggetta ad imposta di registro in quanto non ricorre il “caso d’uso” che legittimerebbe la tassazione. Rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente la successione nei giudizi pendenti del socio di società di capitali estinta – Con Ordinanza interlocutoria del 14 marzo 2023, n. 7425, la Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per valutarne l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concernente la “successione” nei giudizi pendenti del socio di una società di capitali estinta, chiedendo che sia chiarito se tale fenomeno successorio operi automaticamente o solo laddove il socio abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, e, in quest’ultimo caso, su chi gravi l’onere di provare l’effettiva percezione delle somme. La notifica p.e.c. non andata a buon fine a causa della casella di posta satura del destinatario deve essere rinnovata presso il domicilio fisico – Con Ordinanza del 24 febbraio 2023, n. 2193, la Corte di Cassazione ha affermato – in contrasto con il diverso orientamento espresso, ad esempio, da Cass., 11 febbraio 2020, n. 3164, secondo cui la notifica “si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di aver rinvenuto la c.d. casella PEC del destinatario «piena», da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario” – che, laddove la notifica di un atto processuale a mezzo posta elettronica certificata abbia esito negativo a causa della saturazione della casella p.e.c. del destinatario, è onere del notificante rinnovare la notifica presso il domicilio fisico eletto entro “un tempo adeguatamente contenuto”, che, alla luce dei principi statuiti da Cass., Sez. Un.., [continua..]

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