Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Azienda coniugale ed esercizio dell'attività di impresa fra coniugi in regime di comunione legale (di Mario Paccoia, Professore a contratto di diritto privato nell’Università degli Studi Milano-Bicocca.)


Il presente contributo, prendendo spunto da un recente arresto della Corte di Cassazione (ord. 27 aprile 2020, n. 8222), si propone di analizzare l’azienda coniugale, fenomeno contemplato dall’art. 177, primo comma, lett. d), c.c., e di tracciarne i confini anche in relazione a istituti «contigui» quali l’impresa familiare e il fondo patrimoniale inerenti il tema dell’esercizio di un’attività di impresa fra coniugi.

Conjugal enterprise and the exercise of an entrepreneurial activity between spouses in common ownership of property by law

Drawing interest and inspiration from a recent arrest of the Court of Cassation (Ord. April 27, 2020, n.8222), the present paper strives to analyze the conjugal enterprise, a phenomenon referred to in art. 177, comma 1, let. d), c.c., and to frame it in by tracing boundaries also in relation to neighboring institutes, among which those of family enterprise and of patrimonial fund concerning the exercise of an entrepreneurial activity between spouses.

1. Casus decisus Nella fattispecie portata all’esame dei Supremi Giudici, due coniugi avevano costituito, successivamente al matrimonio, una società in nome collettivo ai fini dell’esercizio di una (non meglio specificata) attività di impresa. Da tale società, il cui atto costitutivo non era stato redatto per atto pubblico, recedeva la moglie la quale, in seguito, agiva in giudizio affinché fosse accertato che i beni, già facenti parte del patrimonio sociale, erano anche di sua proprietà nella misura del 50%. La Corte d’Appello di Brescia, nel confermare la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda attorea, ha dichiarato che oggetto della comunione legale dei coniugi erano tutti i beni in proprietà della società tra loro costituita. Più precisamente, secondo la Corte territoriale, il recesso della socia aveva comportato la cessazione della cogestione dell’azienda, permanendo invece in capo ai due coniugi la comproprietà di tutti i beni aziendali e il regime di comunione legale fra gli stessi. Ad avviso del marito ricorrente (che, medio tempore, aveva revocato lo stato di liquidazione della società di cui era rimasto unico socio e, quindi, trasformato la s.n.c. in impresa individuale), la Corte d’Appello di Brescia sarebbe incorsa nel vizio di ultra (o extra) petizione [1], in quanto la stessa, a fronte di una domanda di accertamento del diritto di comproprietà sui beni sociali, «ha ritenuto d’ufficio esistente una cogestione di azienda coniugale ed il difetto di un’idonea forma della convenzione matrimoniale per la costituzione di una società di persone […]». La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso sulla base delle argomentazioni che passeremo in rassegna, coglie altresì l’occasione per fare il punto circa le modalità con le quali i coniugi possono esercitare congiuntamente l’attività di impresa nell’ipotesi in cui gli stessi abbiano optato per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.   2. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato Anzitutto non può non condividersi l’ordinanza annotata laddove la stessa censura la decisione della Corte territoriale per essere incorsa in un’evidente violazione della domanda, in particolare in quella sua particolare declinazione rappresentata dal principio, espresso dall’art. 112 c.p.c., di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sotto questo profilo, infatti, si deve evidenziare che l’attrice si era limitata a chiedere l’accertamento del suo diritto di comproprietà dei beni sociali, posto che, in presenza di una s.n.c., al socio receduto spetterebbe il diritto alla liquidazione della quota sociale. La Corte distrettuale invece ha, per così dire, accolto una domanda [continua..]

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