Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Irragionevolezze ordinamentali e innovazioni processuali (rilevanti) della recente riforma della giustizia tributaria (di Angelo Contrino, Professore ordinario di Diritto tributario presso l’Università Bocconi di Milano. Avvocato tributarista in Milano, patrocinante in Cassazione)


Nel saggio l’A. illustra criticamente le principali novità introdotte dalla Legge 30 agosto 2022, n. 130, di riforma della giustizia tributaria, sia sul piano ordinamentale sia su quello processuale, soffermandosi in particolare, quanto al secondo, sulle due innovazioni – rivoluzionarie per il processo tributario – rappresentate dalla “testimonianza scritta” a forma vincolata e dalla specifica disciplina dell’“onere della prova”, con valutazione dei relativi effetti anche sugli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità su entrambe le tematiche.

Regulatory irrationalities and (relevant) procedural innovations of the recent tax justice reform

The author examines some of the main innovations introduced by the recent Law No. 130/2022 reforming the Italian tax justice system and the Italian tax procedural rules. More specifically, the essay will focus on both these aspects of the reform and, with regard to the latter, will extensively deal with the rules on “written testimony” and on those regulating the “burden of proof” which can indeed be seen as revolutionary for the Italian tax litigation system.

1. Osservazioni introduttive: il d.d.l. di riforma della giustizia tributaria e le più rilevanti modifiche migliorative che sono intervenute durante l’iter di approvazione Ringrazio, innanzitutto, gli organizzatori per l’invito a partecipare a questa prestigiosa iniziativa scientifica e culturale, ma anche per il tema assegnatomi, che ho seguito dietro le quinte, ma con estrema attenzione, lungo tutto il suo iter, riuscendo (per una serie di circostanze) a contribuire, con l’argomentato suggerimento di alcuni correttivi che poi sono stati accolti [1], a un miglioramento “in corsa” ai testi della riforma “in bozza” che sono circolati prima del­l’approvazione definitiva con la l. 31 agosto 2022, n. 130, entrata in vigore il 16 settembre [2]. Fra questi, limitandomi a quelli più rilevanti, vi è l’espunzione dall’ori­ginaria bozza del d.d.l. di riforma – prima dell’approvazione in Consiglio dei Ministri – della norma che prevedeva il raddoppio del contributo unificato anche nei gradi di merito (oggi vi è solo in cassazione), con gettito destinato ad alimentare un fondo che avrebbe dovuto integrare, con premi economici, gli stipendi dei giudici tributari (si creava un sistema, assurdo e costituzionalmente insostenibile, in cui il giudice finiva con l’essere “premiato perché respinge”). E, ancora, l’espunzione dal d.d.l. di riforma – prima della discussione e approvazione in Parlamento – del complesso di norme che realizzava un verticismo decisorio di carattere dirigistico da parte della Cassazione: in estrema sintesi, si riconosceva a quest’ultima il potere di enunciare “principi di diritto” di fatto vincolanti per i magistrati tributari professionali (lo diceva espressamente la bozza di Relazione di accompagnamento), come se si trattasse della legge, come se si fosse in un sistema di common law. Qual era la questione sollevata e fortunatamente colta? Che i giudici delle sezioni tributarie (V e VI-T) provengono dalle altre sezioni e, nella stragrande maggioranza dei casi, non si sono mai occupati di diritto tributario; molti, addirittura, non hanno neanche sostenuto l’esame di diritto tributario in occasione del loro ingresso in magistratura, perché il diritto tributario è divenuto materia di esame orale solo in tempi recenti. Era plausibile attribuire loro il potere di fissare “princìpi di diritto” con valenza para-normativa? Fortunatamente – come si è anticipato in apertura – la segnalazione è stata recepita e il relativo sistema di norme espunto, in maniera definitiva, nel corso della discussione del d.d.l. in Parlamento. 2. Valutazione della riforma della giustizia tributaria, approvata con la l. n. 130/2022, sul piano ordinamentale: una riforma “epocale”, ma “parziale” [continua..]

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