Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di Diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Federica Famà)


INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Giurisprudenza Sono esclusi dal reddito d’impresa i componenti positivi derivanti da beni non inerenti – Con sentenza del 13 febbraio 2023, n. 4365, la Corte di Cassazione – dopo aver ribadito che l’inerenza “esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo” – ha statuito che l’estraneità di un bene rispetto all’at­tività commerciale esercitata da un imprenditore determina non solo l’inde­ducibilità dei costi ad esso correlati, ma anche l’esclusione dal reddito d’impresa dei componenti positivi conseguiti per effetto dell’utilizzo del medesimo bene. A parere della Corte Suprema, tale principio trova un riferimento normativo nell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, convertito con l. n. 44/2012, ai sensi del quale “Non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati”. Il documento è reperibile al seguente link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20230213/snciv@s50@a2023@n04365@tS.clean.pdf. Si determina una sopravvenienza attiva unicamente in conseguenza di un evento certo che estingua la passività iscritta in un precedente periodo di imposta – Con l’ordinanza del 9 febbraio 2023, n. 3901, la Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui l’iscrizione di un debito tra le passività nell’esercizio di competenza, secondo le regole dettate dall’art. 109, comma 1, del t.u.i.r., qualora risulti non ancora assolto in un successivo esercizio, ad esempio da uno dei registri tenuti ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 633/72, non determina automaticamente la realizzazione di una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’art. 88 del t.u.i.r., essendo altresì necessario a tal fine che sopraggiunga un evento, in un esercizio successivo a quello di imputazione della passività, che, estinguendo con certezza il costo o il debito registrato nell’esercizio precedente, configuri una posta attiva sopravvenuta. Secondo la Corte, da ciò discende anche che l’iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta [continua..]

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