Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Sopravvenienze da svilimento della controprestazione alla luce della crisi da pandemia (di Oreste Cagnasso, Professore emerito di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Torino)


La fattispecie dell'eccessiva onerosità ricomprende anche quella consistente nello svilimento della controprestazione, che presenta alcune peculiarità, non esclusive di quest'ultima, ma più frequenti in tal caso. La Relazione ha ad oggetto queste ultime in particolare alla luce della disciplina della crisi.

Occurrences from devaluation of the consideration in the light of the pandemic-related crisis

The case of excessive onerousness includes also the case consisting in the consideration devaluation, which presents some peculiar features, not exclusive but more frequent in this case. The paper deals with such peculiarities, in the particular light of the crisis-related legal discipline.

1. Premessa Le sopravvenienze da pandemia nel contesto dei contratti in corso si sono presentate con caratteri di imprevedibilità (almeno nel caso di contratti stipulati prima del suo insorgere) e di non imputabilità e spesso sono dipese dal factum principis e cioè da provvedimenti dell’Autorità. Si sono presentate sia nella prospettiva dell’impossibilità sopravvenuta di adempiere sia in quella dell’eccessiva onerosità [1]. Come è noto, con riferimento a quest’ultima, l’art. 1467 c.c. contiene una regola di portata generale applicabile ai contratti non aleatori caratterizzati dall’esecuzione continuata o periodica o differita. L’onerosità concerne la variazione del costo o del valore della prestazione ed è rilevante se eccessiva e se supera l’area normale del contratto. Deve trattarsi di una sopravvenienza che sia determinata da circostanze straordinarie ed imprevedibili. In presenza di tali presupposti è prevista la facoltà per la parte onerata di chiedere la risoluzione del contratto. Solo l’altra parte può impedire tale effetto offrendo una modifica equa delle condizioni del contratto [2]. La disciplina contenuta nell’art. 1467 c.c. presenta vari profili problematici e soprattutto appare in larga misura inadeguata. In primo luogo, la sopravvenienza rilevante è limitata alla sola eccessiva onerosità, ma soprattutto la sanzione applicabile appare in molti casi non adeguata: la risoluzione comporta infatti il venir meno del contratto e quindi, nella prospettiva dell’imprenditore, dell’operazione economica. Non è prevista la possibilità per la parte onerata di ricorrere a strumenti che consentano la manutenzione del contratto. Quest’ul­tima può essere ottenuta solo ed esclusivamente se richiesta dalla parte non onerata attraverso un’offerta di riduzione ed equità, che riproduca l’originario equilibrio contrattuale entro i confini dell’alea normale. Tocca poi al giudice valutare se l’offerta possa essere qualificata come tale; in caso contrario il contratto sarà risolto. In una prospettiva molto differente si colloca la disciplina dell’appalto che presenta due ipotesi di sopravvenienza, l’onerosità e la difficoltà di esecuzione, rispetto alle quali non viene in considerazione la risoluzione del contratto, ma la conservazione dello stesso attraverso una revisione del prezzo o un equo compenso. L’onerosità consiste in una variazione dei prezzi dei materiali o della mano d’opera che deve superare una certa soglia quantitativa (un decimo del prezzo dell’appalto) e deve essere causata da circostanze sopravvenute imprevedibili. La difficoltà di esecuzione è per contro riconducibile ad una variazione di fattori produttivi determinata [continua..]

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