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Sopravvenienze da svilimento della controprestazione alla luce della crisi da pandemia
Oreste Cagnasso, Professore emerito di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Torino
La fattispecie dell'eccessiva onerosità ricomprende anche quella consistente nello svilimento della controprestazione, che presenta alcune peculiarità, non esclusive di quest'ultima, ma più frequenti in tal caso. La Relazione ha ad oggetto queste ultime in particolare alla luce della disciplina della crisi.
The case of excessive onerousness includes also the case consisting in the consideration devaluation, which presents some peculiar features, not exclusive but more frequent in this case. The paper deals with such peculiarities, in the particular light of the crisis-related legal discipline.
1. Premessa
Le sopravvenienze da pandemia nel contesto dei contratti in corso si sono presentate con caratteri di imprevedibilità (almeno nel caso di contratti stipulati prima del suo insorgere) e di non imputabilità e spesso sono dipese dal factum principis e cioè da provvedimenti dell’Autorità. Si sono presentate sia nella prospettiva dell’impossibilità sopravvenuta di adempiere sia in quella dell’eccessiva onerosità [1].
Come è noto, con riferimento a quest’ultima, l’art. 1467 c.c. contiene una regola di portata generale applicabile ai contratti non aleatori caratterizzati dall’esecuzione continuata o periodica o differita. L’onerosità concerne la variazione del costo o del valore della prestazione ed è rilevante se eccessiva e se supera l’area normale del contratto. Deve trattarsi di una sopravvenienza che sia determinata da circostanze straordinarie ed imprevedibili. In presenza di tali presupposti è prevista la facoltà per la parte onerata di chiedere la risoluzione del contratto. Solo l’altra parte può [continua..]