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Profili di criticità relativi alla giurisprudenza di legittimità
Riccardo Lancia, Avvocato in Roma. Dottorando di ricerca in Diritto e Impresa presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma
Con il presente contributo si intende analizzare la giurisprudenza di legittimità sulla deducibilità dei compensi degli amministratori al fine di ravvisarne gli elementi caratterizzanti in ambito civilistico e fiscale nonché evidenziarne i profili di criticità. Una parte dell’elaborato è riservata all’esame di tale giurisprudenza in relazione ai gruppi societari, sia essi nazionali che multinazionali, in caso di “svuotamento” decisionale della società controllata.
The purpose of this paper is to analyse the Supreme Court's case law concerning the deductibility of directors’ fee in order to identify its characteristic features in civil and tax law and to highlight its critical profiles. Part of the paper is reserved for the examination of this case law in relation to corporate groups, both national and multinational, in the event of decision-making “emptying” of the subsidiary.
1. Premessa: inquadramento generale
Il tema, oggetto del presente contributo, attiene ai profili fiscali connessi alla deducibilità dei compensi degli amministratori esercenti anche attività di lavoro subordinato. In tale ambito, si è sviluppata la prassi dell’Amministrazione finanziaria, avallata dalla (oramai) consolidata giurisprudenza di legittimità, tendente a disconoscere la deducibilità per la società di capitali delle spese relative alle prestazioni da lavoro subordinato degli amministratori [1].
Secondo la prassi erariale il baricentro del problema si sviluppa intono al concetto di “subordinazione”, che presuppone la compresenza logica e giuridica di almeno due soggetti e l’esistenza di un rapporto ineguale fra loro, in forza del quale uno dei due si trova in una posizione di subordinazione per ragioni di organizzazione e divisione del lavoro [2]. Il rapporto di lavoro subordinato presuppone l’assoggettamento del lavoratore a un concreto ed effettivo potere gerarchico di direzione e controllo, oltre che di un potere disciplinare. In particolare, l’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare [continua..]