Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Le recentissime novità in materia di crowdfunding (di Elena Fregonara, Professoressa associata di Diritto commerciale presso l'Università del Piemonte Orientale)


La recente pubblicazione del decreto attuativo (d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, G.U. n. 71 del 24 marzo 2023) del regolamento europeo relativo ai fornitori di servizi crowdfunding, in particolare equity e lending (reg. UE 2020/1503), da un lato, rappresenta l'ultimo tassello normativo importante nel nostro ordinamento con riguardo alla disciplina dello strumento alternativo di finanziamento che si uniforma in tal maniera a livello europeo, dall'altro lato, pare segnare un ulteriore cambiamento nel contesto delle s.r.l.

The latest news on crowdfunding

The recent publication of the decree (Legislative Decree No. 30 of 10 March 2023, O.J. No. 71 of 24 March 2023) implementing the European regulation on crowdfunding service providers, in particular equity and lending (EU Reg. 2020/1503), on the one hand, represents the last important regulatory piece in our legal system with regard to the regulation of alternative financing instruments that is standardised at European level, and, on the other hand, seems to mark a further change the context of limited liability companies.

1. Premessa Il 24 marzo u.s. è stato pubblicato in G.U. n. 71 il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30 di attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. Tale documento, che rappresenta l’ultimo tassello normativo di un lungo percorso – che aveva preso avvio con l’emanazione da parte della Consob di un articolato regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 – impone di svolgere una breve ricognizione delle principali tappe legislative che hanno portato alla più recente novità. Come noto, il c.d. crowdfunding costituisce una modalità alternativa di finanziamento collettivo che si basa sull’utilizzo della tecnologia nel settore della finanza e, in particolare, consente ad un gestore di una piattaforma online di offrire la possibilità a chi intende realizzare un progetto – frequentemente start up innovative ma anche PMI – di proporlo sul web affinché venga finanziato dai soggetti interessati. 2. Il quadro normativo Procedendo in ordine di tempo, occorre partire dai provvedimenti che risalgono ad una decina di anni fa e, in particolare, dal d.l. n. 179/2012, c.d. Decreto crescita bis, che, nell’introdurre nel nostro ordinamento la disciplina delle start up innovative, prevedeva – inizialmente solo per esse – un nuovo sistema di finanziamento, l’equity based crowdfunding, disciplinato nella fonte primaria attraverso l’inserimento di nuove norme nel d.lgs. 58/1998, Testo unico della finanza (d’ora in poi TUF) e nel regolamento Consob già richiamato, che ha subito continue ed importanti modificazioni. La possibilità di reperire capitali di rischio – e in un secondo momento anche strumenti debito – attraverso i portali veniva dapprima estesa a tutte le PMI innovative (d.l. n. 3/2015, convertito in l. n. 33/2015) e, con la legge bilancio 2017, ulteriormente offerta a tutte le PMI, anche non innovative (d.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017). Il regolamento Consob risulta ancora applicabile – in regime transitorio – ma per un breve periodo e precisamente sino al 10 novembre 2023 (come previsto dall’art. 1 reg. UE 2022/1988 del 12 luglio 2022, ove la Commissione Europea, esercitando l’opzione prevista dal par. 3 dell’art. 48 del reg. UE 2020/1503, ha allungato il periodo transitorio contemplato nel paragrafo 1 della medesima norma per le piattaforme autorizzate prima del 10 novembre 2021). Sulla scia della pionieristica normativa italiana – collaudata e ampiamente modificata nel corso degli anni – molti Stati hanno regolamentato il fenomeno con schemi differenti, rendendo auspicale e necessario un intervento del­l’Unione Europea: l’8 marzo del 2018 la Commissione Europea ha presentato la prima proposta di regolamento in materia di crowdfunding, sia equity che lending, prevedendo inizialmente [continua..]

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