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Il diritto di recesso ad nutum del socio di s.r.l. è legittimo solo se la società è a tempo indeterminato
Marta Favaretto, Dottoressa magistrale in Giurisprudenza presso l'Università del Piemonte Orientale
La Suprema Corte, nell’affrontare il controverso tema della possibilità o meno per i soci di s.r.l. di esercitare il diritto di recesso ad nutum non solo laddove la società sia contratta a tempo indeterminato, ma anche laddove presenti un termine di durata molto lungo condivide, con una serie di argomentazioni, la tesi della prevalenza dell’interpretazione letterale dell'art. 2473 c.c., ritenendo che il diritto di exit ad nutum sorga in capo ai soci delle sole s.r.l. costituite a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure con un termine di durata cronologicamente lontano.
Supreme Court, in dealing with the controversial issue of whether or not the shareholders of a limited liability company may exercise the right of withdrawal ad nutum not only where the company is contracted for an indefinite period of time, but also where it has a very long duration, shares, with a series of arguments, the thesis of the prevalence of the literal interpretation of Article 2473 of the Civil Code, holding that the right of exit ad nutum arises only for shareholders of limited liability companies established for an indefinite period of time and not also for a fixed term, albeit with a chronologically long term.
1. Il problema e la cornice normativa
Il provvedimento in esame si sofferma sul controverso tema del recesso ad nutum per il socio di s.r.l. contratta a tempo determinato che risulta oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza: in particolare, si discute sulla possibilità o meno di assimilare un termine di durata particolarmente lungo all’assenza di termine.
La questione appare oggi di grande interesse alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali e meritevole di attenzione soprattutto in relazione ad alcuni specifici aspetti che ancora non risultano oggetto di un inquadramento condiviso [1].
Come noto, l’art. 2473, comma 2, c.c. codifica per le s.r.l. la regola in virtù della quale «nel caso di società contratte a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni». Tale norma, che risale alla riforma delle società di capitali del 2003, è apparsa immediatamente lacunosa: la stringatezza [2] della stessa ha, infatti, dato adito ad inevitabili incertezze interpretative.
Nello specifico, [continua..]