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Brevi note in tema di incompatibilità delle cariche di sindaco delle società di capitali e consulente fiscale
Veronica Schiavo, Dottoressa magistrale in Giurisprudenza presso l'Università del Piemonte Orientale
La Suprema Corte nel riconoscere che non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono coloro che svolgono in modo continuativo prestazioni di consulenza a favore della medesima società secondo quanto disposto dall'art. 2399, comma 1, lett. c) c.c., condivide l'interpretazione prevalente per cui tale incompatibilità sussiste anche quando l'attività di consulenza sia prestata da un socio o da un collaboratore dello studio professionale di cui il sindaco faccia parte.
The Supreme Court, in recognising that persons who perform continuous consulting services in favour of the same company pursuant to Article 2399(1)(c) of the Italian Civil Code may not be elected to the office of auditor and, if elected, are disqualified, agrees with the prevailing interpretation according to which such compatibility also exists when the consulting activity is performed by a partner or collaborator of the professional firm to which the auditor belongs.
1. Il caso
Nel provvedimento che si annota, la Suprema Corte è intervenuta, consolidando un proprio orientamento, per dirimere una controversia sorta tra la società a responsabilità limitata – poi sottoposta a liquidazione giudiziale – e il suo consulente fiscale che rivestiva anche la carica di sindaco della società medesima.
In primo grado il Tribunale ingiungeva alla società il pagamento in favore del sindaco dei compensi professionali relativi allo svolgimento dell’attività di consulenza fiscale; la società proponeva, quindi, opposizione richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale – oltre all’accertamento della responsabilità professionale del professionista – l’accertamento dell’incompatibilità dello stesso con la carica di sindaco della società con conseguente condanna a restituire quanto indebitamente percepito.
Riconosciuta sussistente la responsabilità professionale, il Tribunale non rilevava alcuna causa di ineleggibilità del professionista in qualità di sindaco e, sulla base della considerazione per cui l’attività di consulenza non era stata concretamente svolta dal sindaco bensì da un socio della società [continua..]