Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Gli effetti dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio (di Francesco Accettella, Professore ordinario di Diritto dell'economia presso l'Università di Chieti-Pescara)


Lo scritto è dedicato all'esame degli effetti dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio e, in particolare, della previsione di cui all'art. 2434 bis, terzo comma, c.c. Si procede dapprima ad evidenziare le specificità del contesto normativo all'interno del quale si colloca la citata disposizione per poi affrontare la questione tenendo conto sia del dato normativo vigente sia delle funzioni e dei principi di redazione del bilancio.

The effects of the invalidity of the resolution approving the statutory financial statements

The paper is dedicated to examining the effects of the invalidity of the resolution approving the statutory financial statements and, in particular, the provision of the Art. 2434 bis, paragraph 3, of the Italian Civil Code. The Author first proceeds to highlight the specifics of the regulatory context in which the aforementioned provision is placed and then addresses the issue taking into account both the current regulatory tests and the functions and standards of the financial statements.

1. Premessa Il presente scritto è dedicato all’esame degli effetti dell’invalidità della delibera di approvazione del bilancio. Il tema assume una rilevanza significativa dal punto di vista applicativo, come dimostrano, da un lato, la molteplicità di pronunce giurisprudenziali sul punto, dall’altro, il contrasto – spesso anche netto – di vedute tra dottrina e giurisprudenza. La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 2434 bis c.c., introdotto in occasione della riforma del diritto societario ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e rubricato invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio. Essa si occupa non solo dell’impugnazione della delibera, ma anche degli effetti della dichiarazione di invalidità della delibera. A questo secondo profilo è in particolare dedicato il terzo comma, ai sensi del quale «il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità [di cui al comma precedente] tiene conto delle ragioni di questa». Una precisazione è d’obbligo. Sebbene l’invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio possa scaturire – come si evince oggi chiaramente dal disposto dell’art. 2434 bis, primo comma – da un’ipotesi di annullabilità ex art. 2377 c.c. ovvero di nullità di cui all’art. 2379 c.c. e, dunque, possa riguardare sia vizi procedimentali che contenutistici [1], le seguenti riflessioni saranno incentrate sulla delibera di approvazione invalida per vizi di contenuto del bilancio, a rigore riconducibile alla fattispecie della nullità per illiceità del­l’og­getto [2]. In altre parole, l’ipotesi di riferimento sarà quella della delibera dichiarata invalida perché avente ad oggetto l’approvazione di un bilancio falso o, più in generale, di un bilancio che non risulti – a causa di vizi significativi – chiaro, veritiero e corretto (art. 2423, secondo comma, c.c.) [3]. È questa in effetti l’ipotesi in cui l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, disciplinata dall’art. 2434 bis, acquisisce una significativa specificità rispetto al­l’invalidità delle delibere assembleari in genere e in cui maggiore rilevanza assume la questione – qui affrontata – degli effetti dell’invalidità, regolata dal terzo comma della norma in esame. Ciò premesso, vale anche la pena sottolineare come una simile questione imponga all’interprete, da una prospettiva più generale, di confrontarsi con il tema ancora più ampio della funzione informativa del bilancio, inevitabilmente evocato nell’ambito delle letture e delle soluzioni proposte in punto di effetti dell’invalidità della delibera di [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio