Il contributo, muovendo da un’ordinanza del Tribunale di Milano, si interroga sul consenso dei soci nella scissione asimmetrica totale “estrema”.
Considerations in relation to the total asymmetric “extreme” demerger Starting from an ordinance of the Court of Milan, the paper examines the consent of the shareholders in the total non-proportional “extreme” demerger.
1. Il caso
Nell’operazione straordinaria di scissione la regola[1] è, come noto, che i soci della società scissa hanno diritto di avere azioni o quote di tutte le beneficiarie e di ciascuna beneficiaria in misura proporzionale alla loro partecipazione nella scissa. È, comunque, possibile assegnare le partecipazioni sociali in misura non proporzionale così prospettando una scissione non proporzionale in senso stretto, oppure non proporzionale in senso economico o, ancora, asimmetrica (o soggettiva).
Nella cornice della fattispecie da ultimo richiamata desta interesse un’ordinanza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano (sub-procedimento cautelare n.r.g. 20283-1/2020) [2], intervenuta relativamente al quorum assembleare necessario a realizzare la scissione asimmetrica totale “estrema”, ovvero quella scissione nella quale nessuno dei soci è assegnatario, o rimarrà titolare, di partecipazioni della scissa, bensì ciascuno di essi diventerà unico socio di una delle società beneficiarie.
Con il provvedimento adottato dal giudice meneghino si stabilisce che per questa peculiare operazione societaria straordinaria non sia necessario il voto unanime di tutti i soci, ma soltanto quello della maggioranza di essi.
Nella vicenda in esame il socio di una s.r.l. impugna la delibera assunta in sua assenza dalla relativa assemblea e recante approvazione del progetto di scissione (regolarmente iscritto presso il competente registro delle imprese), perché – a suo dire – da annullarsi in quanto: a) adottata senza il consenso di tutti i soci e quindi in contrasto con il disposto di cui all’art. 2506, comma 2, c.c.; b) assunta abusivamente a suo danno dalla maggioranza dei soci (quest’ultimi peraltro suoi familiari) a lui ostili sulla base di una valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio sociale della s.r.l. scindenda penalizzante quelli destinati a confluire nella s.r.l. di nuova costituzione ad egli riservata.
Il detto socio, inoltre, chiede – ex art. 2378 c.c. – la sospensione dell’efficacia esecutiva della suindicata delibera impugnata in termini di fumus richiamandone i vizi di invalidità e quanto al periculum, rilevando che diversamente l’attinente progetto di scissione potrebbe essere portato ad esecuzione con grave pregiudizio per esso attore dato che alla s.r.l. beneficiaria di nuova costituzione di cui questi sarebbe stato l’unico socio, si sarebbe assegnato un compendio immobiliare di valore patrimoniale inferiore rispetto a quello spettante alle altre s.r.l. beneficiarie, anch’esse (tutte) di nuova costituzione.
La difesa della convenuta s.r.l. insiste per il rigetto dell’istanza cautelare (riportandosi agli scritti difensivi nei quali nega la fondatezza dell’impugnazione predetta per plurimi profili, così [continua..]