Il tema del diritto di controllo del socio accomandante di s.a.s. risulta oggetto di ampio dibattito tanto in dottrina quanto in giurisprudenza: l'obiettivo è dunque quello di mettere in relazione l’orientamento tradizionale – in cui si colloca il provvedimento che si annota – che propende per un'interpretazione letterale dell'art. 2320, comma 3, c.c. con la diversa tesi di quanti, anche alla luce delle novità introdotte dalla riforma del diritto societario, hanno sostenuto che al socio accomandante spetti un potere di controllo di intensità equivalente a quello riconosciuto al socio non amministratore ai sensi dell’art. 2261 c.c.
The limited partner's right of control between traditions and new perspectives The subject of the right of control of the limited partner of a limited liability company is the subject of much debate both in doctrine and in case law: the aim is therefore to relate the traditional orientation – which is the place of the annotated provision – that favours a literal interpretation of Article 2320, paragraph 3, of the Italian Civil Code with the different thesis of those who, also in the light of the innovations introduced by the reform of company law, have argued that the managing shareholder has a power of control of an intensity equivalent to that recognised to the non-managing shareholder pursuant to Article 2261 of the Italian Civil Code.
Trib. Milano, Sez. Spec. in materia di impresa, 6 febbraio 2023 – Pres. e Rel. Simonetti
1. Il caso
Nel caso oggetto dell’ordinanza il socio accomandante di una società in accomandita semplice conveniva in giudizio dinnanzi al tribunale di Milano la società stessa per accertare il suo diritto di controllo su tutti i documenti attinenti alla gestione societaria relativa al periodo temporale ricompreso tra l’anno 2006 e il 2016. La s.a.s. eccepiva l’infondatezza della domanda asserendo che la richiesta di documentazione era stata evasa e il diritto di ispezione di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. spetta al socio di s.r.l. e non al socio accomandante i cui poteri di controllo sono regolati dall’art. 2320, comma 3, c.c.
Il tribunale, verificato che nel contratto sociale non erano presenti clausole volte ad ampliare il diritto di controllo del socio accomandante oltre i confini tracciati dal succitato articolo (pur constatando l’inadempimento dell’amministratore della s.a.s. che avrebbe dovuto consegnare i bilanci di esercizio spontaneamente e non a seguito di espressa richiesta dell’accomandante [1]), rigettava il ricorso ritenendo che ai soci accomandanti spettino poteri di controllo meno incisivi rispetto a quelli riconosciuti ai soci accomandatari non amministratori ex art. 2261 c.c. Ad avviso del collegio, dunque, i soci accomandanti possono esercitare il controllo solo al termine dell’esercizio allo scopo di verificare l’esattezza dell’ultimo bilancio, così limitando il loro potere ad una sorta di controllo sulla gestione.
2. La questione
Il provvedimento che qui si annota si sofferma su di un interessante profilo della disciplina del diritto di controllo nell’ambito delle società in accomandita semplice che risulta oggetto di ampio dibattito tanto in dottrina quanto in giurisprudenza: la possibilità, o meno, che i poteri attribuiti al socio accomandante configurino la stessa gamma di controlli attribuibili al socio non amministratore di altre società di persone.
In particolare, l’art. 2320 c.c. al comma 2 dispone che «i soci accomandanti […] se l’atto costitutivo lo consente […] possono compiere atti di ispezione e di sorveglianza» e prosegue al comma 3 affermando: «in ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società». Il socio accomandante può, dunque, essere investito dall’atto costitutivo di diritti di controllo ed è ex lege inderogabilmente fornito di poteri, da un lato, di informativa annuale sulle attività sociali, dall’altro, di verifica dell’esattezza dei documenti che lo rappresentano.
La dottrina si è dunque interrogata in ordine al [continua..]