Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Qualche spunto in tema di sostenibilità e PMI alla luce del Codice della crisi (di Oreste Cagnasso, Professore emerito di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Torino)


lo scritto esamina i profili relativi alla valutazione e all'informazione sui rischi collegati ai fattori ESG con riferimento alle società di capitali alla luce della disciplina contenuta nel Codice della crisi.

Certain hints on the subject of sustainability with regard to the Code of Crisis and Insolvency

The paper examines the profiles relating to the assessment and the disclosure of risks related to ESG factors with reference to corporations in light of the regulations contained in the Code of Crisis and Insolvency.

1. Premessa Nell’ambito della disciplina societaria tra i temi oggi di maggior rilievo si collocano, in ottiche in parte differenti, ma sostanzialmente omogenee, i tentativi di superare, almeno in parte, il requisito dello scopo di lucro con la previsione del perseguimento di benefici comuni, come ad esempio nelle società benefit, e parallelamente il rilievo attribuito alla responsabilità sociale dell’im­presa, nonché la prospettiva della sostenibilità declinata in particolare alla luce dei fattori ESG. Si tratta di prassi volontarie oppure in qualche misura di obblighi con le relative responsabilità? E laddove si delinea la presenza di un obbligo, qual è il suo ambito di applicazione? Come è noto, il legislatore italiano, recependo il diritto europeo, ha previsto un obbligo di trasparenza relativamente a tali prospettive espresso attraverso quello di fornire informazioni non finanziarie, contenuto nel d. lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. L’ambito di applicazione concerne gli enti di interesse pubblico al di sopra di determinate soglie quantitative e può essere adempiuto attraverso la creazione di un particolare settore della relazione sulla gestione o mediante una relazione distinta. Si prevede altresì la possibilità di una dichiarazione su base volontaria alla luce del principio generale di proporzionalità. Il legislatore europeo ha inteso accentuare i profili di carattere informativo ed anche prevedere un obbligo di diligenza. La Direttiva del 14 dicembre 2022 in tema di rendicontazione societaria sulla sostenibilità introduce, nella direttiva in materia di bilancio, l’art. 19 bis in tema di informazioni di sostenibilità. Ai sensi del primo paragrafo, le imprese di grandi dimensioni e le PMI (ad eccezione delle micro imprese) quotate in mercati regolamentati “includono, nella relazione sulla gestione, informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione”. Tra le varie indicazioni che debbono essere fornite, anche in chiave prospettica, si colloca la descrizione dei principali rischi. A sua volta l’art. 29 quater prevede la predisposizione di principi di rendicontazione sulla sostenibilità per le PMI quotate in mercati regolamentati proporzionati alla loro capacità ed alle loro caratteristiche. Si prevede altresì che vengano specificate le strutture per le comunicazioni di informazioni. La proposta di Direttiva del 23 febbraio 2022 concernente il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che prende le mosse, come risulta dalla relazione, dalla ritenuta insufficienza della prassi volontaria [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio