Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Federica Famà)


INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Giurisprudenza Non determina acquiescenza il pagamento della pretesa tributaria contenuta in un atto di recupero del credito ove questo sia effettuato al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli – Con sentenza del 4 luglio 2023, n. 18905, la Corte di Cassazione, richiamando il principio affermato da Cass. n. 2463 del 18.6.1975, secondo cui non è possibile “attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”, ha affermato che non determina acquiescenza il pagamento della pretesa tributaria contenuta in un atto di recupero del credito ove questo non sia effettuato spontaneamente, ma al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli o, comunque, di carattere preclusivo. Ne deriva la legittimità del ricorso proposto avverso il predetto atto. La sostituzione della disciplina in tema di sanzioni amministrative per indebito rimborso Iva, ad opera del D.Lgs. n. 158/2015, realizza un fenomeno di continuità normativa – Con ordinanza del 17 luglio 2023, n. 20563, la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al trattamento sanzionatorio applicabile in caso di indebito rimborso Iva. In ispecie, la Corte Suprema ha chiarito che la sostituzione dell’art. 5, comma 5, D.lgs. n. 471/1997, ad opera dell’art. 15, comma 1, lett. e) n. 3, D. Lgs. n. 158/2015, realizza “un fenomeno di continuità normativa ai fini dell’applicazione del principio del «favor rei» […] attesa la persistente illiceità del fatto tipico, integrato dall’identica condotta – siccome prevista sia dalla precedente che dalla successiva versione dell’art. 5, comma 5, cit. – di richiesta di un rimborso in tutto o in parte indebito per difetto dei presupposti […] Tuttavia, considerati i differenti contesti disciplinari caratterizzanti i meccanismi di richiesta dei rimborsi, tali per cui odiernamente la richiesta è contenuta in dichiarazione, mentre in passato era formulata direttamente all’agente della riscossione a prescindere dalla dichiarazione, affinché la condotta di richiesta di un rimborso in tutto o in parte indebito fatta, secondo le disposizioni «ratione temporis vigenti», a detto agente seguiti ad avere rilevanza sanzionatoria, deve essere integrato il presupposto, coerente con il meccanismo di richiesta di rimborso in allora vigente, della difformità di questa dalla dichiarazione, espressamente previsto dalla previgente [continua..]

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