GIURISPRUDENZA
Risarcimento del danno derivante da contraffazione – La Corte di Cassazione, in una recentissima ordinanza, è tornata ad occuparsi dei criteri di quantificazione del risarcimento del danno derivante da contraffazione. Nello specifico, l’art. 125 CPI prevede che il risarcimento del danno sia liquidato “tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”, che la sentenza possa liquidare i danni “in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”, che il lucro cessante non possa essere inferiore all’importo dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza” e, infine, che il titolare del diritto leso possa “chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione […]”).
I Giudici della Suprema Corte hanno poi correttamente ricordato anche quanto previsto dalla Direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (Direttiva 2004/48/CE). In particolare, la direttiva opera una distinzione tra autore della violazione consapevole e inconsapevole: nel primo caso, l’autorità giudiziaria può ordinare all’autore della violazione “di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione”, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti (conseguenze economiche negative, mancato guadagno ecc.), oppure può fissare una somma forfettaria pari almeno all’importo “dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti” in caso di licenza; nel secondo caso, invece, “gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati”.
Responsabilità dell’hosting provider – Il Tribunale di Palermo ha recentemente affrontato il tema della responsabilità dell’hosting provider, ovvero il “soggetto che mette a disposizione uno spazio internet di cui è titolare per la pubblicazione di contenuti caricati da altri utenti”. Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 70 del 2003, l’hosting provider non può essere ritenuto responsabile di quelle informazioni “memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di [continua..]