Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il sequestro penale della partecipazione societaria e l'amministrazione giudiziaria delle società sportive (di Donata Di Sarno, Magistrato ordinario con funzioni di Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord)


L’ampliamento oggettivo e funzionale dell’istituto del sequestro penale, strumento suscettibile di garantire il perseguimento di molteplici obiettivi di giustizia, ha finito per dispiegare i suoi effetti anche sulle persone giuridiche. Le società sportive, enti sottoposti ad un tempo all’ordinamento sportivo e a quello puramente statuale, sono chiamate a fare i conti con gli strumenti che il legislatore predispone per reprimere i reati societari, tra i quali figurano l’adozione di vincoli reali sulle partecipazioni societarie e le connesse amministrazioni giudiziarie. Solo l’autentica apertura alle sollecitazioni del d.lgs. n. 231/2001, mediante la rigorosa adozione di modelli di organizzazione funzionali a prevenire la commissione dei reati, può costituire il punto di partenza per un rinnovamento gestionale virtuoso, non senza l’esaltazione dei valori etici che stanno alla base dell’ordinamento sportivo.

The criminal confiscation of the shareholding and the judicial administration of sports

The objective and functional enlargement of the criminal requisition that is a susceptible instrument in order to guarantee the prosecution of multiple justice objectives, has come to have effects even on legal entities. The sport clubs, entities subject to the sporting regulations and the law system at the same time, have to deal with the instruments that the legislator arranges in order to suppress corporate crimes, including the adoption of corporate bonds and the linked judicial administrations. Only the authentic openness towards the requests of the Decree Law n. 231/2001 through the inflexible adhesion to the functional organizational models to prevent the commission of crimes, may represent the starting point of a virtuous managemental renewal by enhancing the ethical values underlying the sports regulations.

1. Il sequestro penale della partecipazione societaria. La figura del­l’amministratore giudiziario Il sequestro penale si configura, attualmente, quale istituto suscettibile di realizzare molteplici finalità di giustizia: alle tradizionali funzioni codicistiche probatorie, di garanzia e di prevenzione rispetto all’aggravamento e alla protrazione della condotta delittuosa, il legislatore ha aggiunto, nel corso del tempo, scopi ulteriori, implementando e ampliando le ipotesi di apprensione dei beni riconducibili, a vario titolo, alla commissione di reati. Specularmente, sono state ampliate le ipotesi di confisca: alla generale figura della confisca penale ex art. 240 c.p. – misura di sicurezza destinata a sottrarre al reo res intrinsecamente pericolose in quanto legate al reato da un vincolo di pertinenzialità o strumentali alla consumazione dello stesso, o costituenti il prodotto o il profitto del reato (confisca facoltativa) o il prezzo del reato, o ancora cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione è idonea a configurare fattispecie delittuose (confisca obbligatoria) – si sono aggiunte la confisca per equivalente o di valore (prevista per determinati tipi di reati) e la confisca penale allargata ex art. 12-sexies della legge n. 356/1992, nonché la confisca di prevenzione prevista dal d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), di cui i sequestri costituiscono l’antecedente logico-giuridico. Il sequestro penale è dunque un istituto poliedrico, suscettibile di realizzare obiettivi diversi a seconda delle esigenze di special-prevenzione e general-prevenzione che, di volta in volta, lo Stato si propone di garantire. Il codice di procedura penale disciplina tre diverse tipologie di sequestro: il sequestro probatorio, il sequestro conservativo, il sequestro preventivo. Il sequestro probatorio mira a reperire e conservare cose mobili o immobili che potrebbero risultare utili per l’accertamento dei fatti per i quali si procede: esso è quindi un mezzo di ricerca della prova teso a garantire l’indisponibilità vincolata della res affinché ne rimangano immutate le caratteristiche, al fine di consentire la corretta ricognizione della verità processuale. Per sua natura, afferisce a cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso (ad esempio, l’arma utilizzata per commettere un omicidio o un prodotto contraffatto). Il sequestro conservativo è invece, propriamente, al pari di quello preventivo, una misura cautelare, finalizzata ad evitare la sottrazione o dispersione delle garanzie reali destinate al pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili nascenti da reato, sicché si converte in pignoramento in caso di condanna ed è possibile evitarlo con una offerta di cauzione in denaro o costituita da altri beni di valore equivalente. Il [continua..]

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